Decreto Interpretativo (D.L. 29/2010)

Decreto Interpretativo (D.L. 29/2010)

Non posso non pub­bli­carlo per­ché è troppo bello. Una chicca di rara sapienza demo­c­ra­t­ica, con quel sen­tore retrò, direi quasi avan­guardista, no no, futur­ista. C’è Marinetti (Fil­ippo Tom­maso) in quei commi. Si, è un testo “ventennale”.

Com­pli­menti.

Comunque, molto più diver­tente è il gen­er­a­tore auto­matico di decreti inter­pre­ta­tivi. Se non fosse stato real­iz­zato *dopo* quello vero, sem­br­erebbe che il DL29/2010 sia stato scritto avval­en­dosi di quel sito! :)

Al signor B. pro­pongo anche questa aggiunta/variante (sem­pre presa dal gen­er­a­tore casuale):

Le cagate si con­sid­er­ano por­tate a ter­mine, a pre­scindere dall’effettiva espul­sione dello stronzo, a con­dizione che il defe­ca­tore si trovi all’interno del cesso prima che venga tirata l’acqua.

Ma via con il decreto vero (lo dico per­ché tra le cagate qui sopra e quelle qui sotto un let­tore dis­tratto potrebbe fare confusione…).

Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29
“Inter­pre­tazione aut­en­tica di dis­po­sizioni del pro­ced­i­mento elet­torale e rel­a­tiva dis­ci­plina di attuazione“
pub­bli­cato nella Gazzetta Uffi­ciale n. 54 del 6 marzo 2010

Art. 1

Inter­pre­tazione aut­en­tica degli arti­coli 9 e 10 della legge 17 feb­braio 1968, n. 108

  1. Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 feb­braio 1968, n. 108, si inter­preta nel senso che il rispetto dei ter­mini orari di pre­sen­tazione delle liste si con­sid­era assolto quando, entro gli stessi, i del­e­gati incar­i­cati della pre­sen­tazione delle liste, muniti della pre­scritta doc­u­men­tazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tri­bunale. La pre­senza entro il ter­mine di legge nei locali del Tri­bunale dei del­e­gati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
  2. Il terzo comma dell’articolo 9 della legge 17 feb­braio 1968, n. 108, si inter­preta nel senso che le firme si con­sid­er­ano valide anche se l’autenticazione non risulti corre­data da tutti gli ele­menti richi­esti dall’articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Pres­i­dente della Repub­blica 28 dicem­bre 2000, n. 445, purche’ tali dati siano comunque desum­i­bili in modo uni­voco da altri ele­menti pre­senti nella doc­u­men­tazione prodotta. In par­ti­co­lare, la rego­lar­ità della aut­en­ti­cazione delle firme non e’ comunque infi­ci­ata dalla pre­senza di una irre­go­lar­ità mera­mente for­male quale la man­canza o la non leg­gi­bil­ità del tim­bro della autorità aut­en­ti­cante, dell’indicazione del luogo di aut­en­ti­cazione, nonche’ dell’indicazione della qual­i­fi­cazione dell’autorità aut­en­ti­cante, purche’ autorizzata.
  3. Il quinto comma dell’articolo 10 della legge 17 feb­braio 1968, n. 108, si inter­preta nel senso che le deci­sioni di ammis­sione di liste di can­di­dati o di sin­goli can­di­dati da parte dell’Ufficio cen­trale regionale sono defin­i­tive, non revo­ca­bili o mod­i­fi­ca­bili dallo stesso Uffi­cio. Con­tro le deci­sioni di ammis­sione può essere pro­posto esclu­si­va­mente ricorso al Giu­dice ammin­is­tra­tivo soltanto da chi vi abbia inter­esse. Con­tro le deci­sioni di elim­i­nazione di liste di can­di­dati oppure di sin­goli can­di­dati e’ ammesso ricorso all’ Uffi­cio cen­trale regionale, che può essere pre­sen­tato, entro ven­ti­quat­tro ore dalla comu­ni­cazione, soltanto dai del­e­gati della lista alla quale la deci­sione si riferisce. Avverso la deci­sione dell’Ufficio cen­trale regionale e’ ammesso imme­di­ata­mente ricorso al Giu­dice amministrativo.
  4. Le dis­po­sizioni del pre­sente arti­colo si appli­cano anche alle oper­azioni e ad ogni altra attiv­ità rel­a­tive alle elezioni region­ali, in corso alla data di entrata in vig­ore del pre­sente decreto. Per le medes­ime elezioni region­ali i del­e­gati che si siano trovati nelle con­dizioni di cui al comma 1 pos­sono effet­tuare la pre­sen­tazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non fes­tivo suc­ces­sivo a quello di entrata in vig­ore del pre­sente decreto.

Art. 2

Norma di coor­di­na­mento del pro­ced­i­mento elettorale

  1. Lim­i­tata­mente alle con­sul­tazioni per il rin­novo degli organi delle Regioni a statuto ordi­nario fis­sate per il 28 e 29 marzo 2010, l’affissione del man­i­festo recante le liste e le can­di­da­ture ammesse deve avvenire, a cura dei sin­daci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3

Entrata in vigore

  1. Il pre­sente decreto entra in vig­ore il giorno stesso della sua pub­bli­cazione nella Gazzetta Uffi­ciale della Repub­blica ital­iana e sarà pre­sen­tato alle Camere per la con­ver­sione in legge.

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